Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Giarratana]

Le utenze domestiche che dispongono di un’area verde, cosi come definita nel regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con delibera consiliare n. 14 del 27/05/2019, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tariffa del tributo sull’immobile per cui si effettua il compostaggio, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto o la fornitura dell’apposito contenitore per il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il compostaggio domestico resta valido il regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 27.05.2019. Il mancato rispetto del regolamento sul compostaggio determina l’immediata cessazione della riduzione, nonché l’applicazione di una penalità pari agli importi mancanti relativi alla riduzione.

Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

È riconosciuta l’esenzione del tributo :

  • Ai locali di uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati. La presenza di arredo oppure l’attivazione di uno solo dei servizi pubblici (erogazione idrica, gas, elettrica, telefonica informatica) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
  • Ai locali in cui sono cessate attività commerciali, professionali, industriali ed attività produttive in genere, purché di categoria catastale diversa dall’uso abitativo o da categoria C2 e C6. La medesima presunzione di cui alle utenze domestiche nonché il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità costituiscono presupposto di occupazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
  • Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  • Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo del 50%, scelte tra quelle più favorevoli.
  • Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.