Le utenze domestiche che dispongono di un’area verde, cosi come definita nel regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con delibera consiliare n. 14 del 27/05/2019, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tariffa del tributo sull’immobile per cui si effettua il compostaggio, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto o la fornitura dell’apposito contenitore per il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il compostaggio domestico resta valido il regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 27.05.2019. Il mancato rispetto del regolamento sul compostaggio determina l’immediata cessazione della riduzione, nonché l’applicazione di una penalità pari agli importi mancanti relativi alla riduzione.
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
È riconosciuta l’esenzione del tributo :